Chiedere il tentativo di conciliazione tra le parti

Chiedere il tentativo di conciliazione tra le parti

Il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 1 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) sancisce che l’autorità di pubblica sicurezza, cui spetta il compito di vegliare sul mantenimento dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini, oltre che di tutelare la proprietà, di far rispettare le leggi e i regolamenti e di prestare soccorso in caso di infortuni, “per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati”.

In altre parole i privati dissidi potrebbero trovare soluzione direttamente innanzi all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, il Sindaco in qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, su esposto presentato dalla parte che si ritiene offesa può convocare le parti e illustrare loro la normativa facilitando la ricerca di un accordo per risolvere la questione.

Il verbale dell’incontro, riportante gli eventuali impegni assunti delle parti, avrà valore di scrittura privata autenticata e potrà essere utilizzato, anche come confessione, per far rispettare l’accordo.

Tale soluzione potrebbe rappresentare un indubbio vantaggio per entrambe le parti: la parte
offesa eviterebbe i costi e le lungaggini di una causa civile; l’autore del comportamento lesivo, invece, vedrebbe circoscritte le conseguenze economiche del proprio comportamento a fronte di un procedimento giudiziario che, in caso di sconfitta, implicherebbe anche il pagamento della sanzione pecuniaria civile e delle spese legali.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:13.56